Tortura: la legge 110/2017 dell’ordinamento italiano

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

Il 14 luglio 2017 entrava in vigore la legge n.110 che introduceva nel Codice penale italiano i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura, rubricati sotto gli articoli 613-bis e 613-ter.

Già da tempo in Italia era in corso un acceso dibattito pubblico circa la necessità di adeguare l’ordinamento interno in materia di tortura, avviatosi in seguito agli episodi di violenza perpetrati dalle forze dell’ordine durante il G8 di Genova del 2001. Negli anni successivi, con il verificarsi di vicende simili (si pensi, ad esempio, ai casi di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, e al più recente caso di Giulio Regeni) il dibattito si acuì ulteriormente.

Nell’aprile del 2015 la Corte di Strasburgo si era pronunciata in merito alle vicende occorse alla scuola Pertini-Diaz, condannando duramente la condotta delle forze dell’ordine coinvolte e la mancata capacità dello Stato italiano di perseguire e punire a dovere i responsabili. In ripetute occasioni, inoltre, la Corte EDU aveva invitato l’Italia a dotarsi di una normativa efficace per contrastare tali atti di tortura, con riferimento alla normativa comunitaria e internazionale esistente.

Dopo diversi anni di lavoro, nel 2017 si concluse il lungo iter parlamentare per la stesura della nuova legge, la quale, tuttavia, provocò immediato sconcerto tra gli organi sovranazionali e internazionali.

Il rapporto periodico del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite riguardante l’operato di alcuni dei Paesi firmatari della Convenzione (tra cui l’Italia), presentato alla sessione di Ginevra nel dicembre di quello stesso anno, evidenziava come la legge n.110 non avesse colto le direttive della normativa internazionale nei suoi punti cruciali.

In particolare, a provocare sconcerto furono il riferimento alla reiterazione delle condotte, l’ambigua nozione di crudeltà, il verificabile trauma psichico e l’assordante silenzio circa la prescrittibilità dell’atto criminoso.

 

Lo jus cogens

Prima di analizzare il testo di legge e le relative criticità è importante sottolineare il fatto che la giurisprudenza italiana disponeva già di strumenti idonei a contrastare l’impunità degli atti di tortura, rintracciabili nel diritto internazionale e in quello pattizio (relativo alle convenzioni ratificate dall’Italia). Questi documenti, infatti, racchiudono norme di carattere cogente, da cui deriva l’obbligo per i giudici interni di garantirne l’effettiva applicazione. La natura cogente della norma che sancisce il divieto del reato di tortura stabilisce quindi il dovere inderogabile di tutti gli organi dello Stato – esecutivo, legislativo e giudiziario – di provvedere alla sua attuazione, assicurando una giusta pena ai responsabili di tali crimini. Da ciò deriva l’evidente incompatibilità di tutte quelle leggi o disposizioni interne che prevedono l’estinzione del reato di tortura.

Nelle vicende della Diaz, la Corte di cassazione avrebbe dovuto applicare la normativa italiana in conformità alla giurisprudenza internazionale, punendo le violazioni quali reati di tortura, nonostante il caso fosse oramai caduto in prescrizione. Tuttavia, le corti italiane si mostrarono alquanto riluttanti ad ammettere la preminenza del diritto internazionale sul diritto interno, opponendosi all’introduzione di norme internazionali in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.

L’utilizzo marginale che il legislatore ha fatto degli strumenti interpretativi in relazione al diritto europeo e internazionale generale, unitamente alle operazioni delle forze di polizia, volte a sviare e ostacolare il naturale corso delle indagini, mettono in dubbio l’effettiva volontà dell’Italia di punire i reati di tortura e, di conseguenza, di garantire giustizia alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani.

 

La tortura nel diritto internazionale

Il lungo periodo di incubazione del testo di legge è stato caratterizzato da un ricco scambio di opinioni contrapposte. Nel corso del dibattito parlamentare, tuttavia, i legislatori si discostarono dalle disposizioni internazionali in materia, prima fra tutte la definizione della nozione stessa di tortura.

All’art. 1 della dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1975, il reato di tortura viene delineato sotto un profilo oggettivo e soggettivo. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, un atto si configura come tortura nel momento in cui il dolore e la sofferenza, fisici o mentali, sofferti dalla vittima si caratterizzano per la loro gravità. Inoltre, la responsabilità di tali crimini deve ricondursi in capo a un pubblico ufficiale, o se non altro il pubblico ufficiale deve aver agito con l’intento di istigare il colpevole materiale.

Dal punto di vista soggettivo, condizione necessaria è l’intenzionalità (dolo specifico) dell’azione commessa. Il fine ultimo della tortura deve pertanto ricondursi alla ricerca di informazioni o di una confessione da parte della vittima o di un terzo, alla volontà di punire la vittima per un’azione commessa o che si sospetta abbia commesso, o alla volontà di intimidirla – o di intimidire una terza persona.

In questo modo viene salvaguardato il diritto degli Stati di applicare la pena, grazie alla specifica in base alla quale non si considera tortura l’inflizione di sofferenza e umiliazione dovute all’applicazione di sanzioni legittime.

La Corte di Strasburgo insiste sul fatto che i colpevoli di tali azioni devono essere identificati tra gli organi dello Stato, dal momento che queste violazioni vengono denunciate dai ricorrenti quali crimini perpetrati proprio da parte dell’entità-Paese, e non da privati cittadini. La definizione delineata per questo reato nel nostro ordinamento ha quindi suscitato le perplessità anche della Corte EDU.

 

La nuova legge

La legge n.110 sotto il profilo oggettivo riconosce il reato di tortura solamente qualora alla vittima siano state inflitte sofferenze fisiche acute (e non gravi), o essa abbia subito un trauma psichico verificabile. Il rischio connesso a questa definizione è che, non essendo facilmente rilevabili le condizioni qui previste – in particolare la seconda – il reato non venga riconosciuto in quanto tale né perseguito penalmente. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, invece, il legislatore non ha considerato l’intenzionalità dell’azione, propendendo per la configurazione di un reato a dolo generico. In questo modo, si opera un‘estensione di tale crimine anche a comportamenti che, per quanto condannabili, non si configurano come atti di tortura.

La definizione adottata identifica quindi la tortura come reato comune e pertanto non imputabile alle sole forze di polizia. Si è comunque deciso di aggravare le sanzioni nei casi in cui la responsabilità penale sia da imputarsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (art. 613-ter).

Nel corso dell’iter legislativo è stata abbandonata la disposizione riguardante la riforma sulle modalità di applicazione della prescrizione, tema, questo, di primaria importanza agli occhi dei giudici europei.

Tra le misure inizialmente individuate dalla Corte EDU per porre fine all’impunità, vi era quella di introdurre l’utilizzo di un codice identificativo individuale per gli agenti in servizio di ordine pubblico. Proposta, questa, alquanto provocatoria, dal momento che nei processi del G8 vennero individuati i reparti utilizzati, ma non fu possibile identificare gli uomini che avevano perpetrato le violenze. La stessa proposta è stata successivamente reiterata dal ministro dell’Interno ma, in seguito alle numerose proteste emerse in seno alle forze di Polizia, il Governo si è visto costretto ad accantonarla.

I legislatori hanno motivato l’assenza di una modifica alla legge sulla prescrizione sostenendo che la stessa Convenzione Onu non contiene espressamente l’imprescrittibilità del reato di tortura. Questa giustificazione, tuttavia, trascurava l’interpretazione del Comitato contro la tortura secondo cui la perseguibilità del crimine non può e non deve essere soggetta ad alcun tipo di limitazione temporale. È proprio lo stesso Comitato, dopotutto, che in numerose occasioni aveva suggerito all’Italia di modificare il dettato normativo del proprio ordinamento.

Quel che emerge dalla promulgazione della nuova legge è l’incompiutezza di quel rafforzamento dell’assetto normativo che la Corte di Strasburgo aveva espressamente raccomandato.

L’astrattezza che caratterizza il dettato normativo della nuova legge sembra fare eco a una mancanza di volontà dello Stato e della classe politica di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e perseguire qualsiasi forma di violazione, specialmente qualora abbia origine in seno agli organi statali.

 

 

Fonti e approfondimenti

F. Chiechi, Nuovo reato di tortura, rischio di strumentalizzazione in ambito penitenziario, Diritto.it, 2018

A 15 anni dalla morte di Federico Aldrovandi: “Non lo dimenticate”bologna.repubblica.it, 25/09/2020

Reato di tortura: iter, testo e critiche. Articoli 613-bis e 613-ter Codice penale, quotidianolegale.it, 2017

G. Serranò, L’introduzione del reato di tortura in Italia: alcune riflessioni, «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», pp. 332-358, 2018

G. Ziccardi Capaldo, Giudice interno, reato di tortura e maltrattamenti: un nuovo approccio al lo jus cogens human rights per contrastare l’impunità, in: Triggiani E. et al. (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Vol. I, Cacucci Ed., pp. 399-407, 2017

E. Zucca, La decisione della Corte Edu su Bolzaneto, un altro grido nel deserto. L’Italia volta le spalle alla Convenzione, si assolve e guarda alla tortura degli altri, «Questione Giustizia – osservatorio internazionale» online, pp. 1-23, 2017

Be the first to comment on "Tortura: la legge 110/2017 dell’ordinamento italiano"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*