Tortura: la tutela europea tra Consiglio d’Europa e UE

Reato di tortura
@AlisdareHickson - Flickr - CC BY-SA 2.0

Ci siamo in precedenza soffermati sui tentativi internazionali di porre fine alla pratica della tortura e, in particolare, sugli strumenti vincolanti adottati dalle Nazioni Unite. Nel corso degli anni, il tema della tortura ha rappresentato una questione cardine anche a livello regionale europeo, non solo con riferimento all’Unione europea. Un ruolo di primaria importanza è stato, infatti, rivestito dal Consiglio d’Europa.

Convenzioni del Consiglio d’Europa

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) all’art. 3 sancisce il divieto di tortura e di qualsiasi trattamento disumano e degradante, facendo così da garante di un principio sempre più presente in tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani e nella grande maggioranza delle Costituzioni moderne. Il dettato estensivo dell’art. 3 ha costituito una condizione di primaria importanza per la giurisprudenza che ha avuto la possibilità di applicare diverse interpretazioni così da ampliare le forme di tutela da ricomprendervi. L’altro trattato fondamentale per la tutela degli individui dall’eventualità di essere soggetti a tortura è la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, adottata dagli Stati del Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 1987, e ratificata da tutti gli Stati membri. Al documento, considerato uno dei risultati più importanti della stessa organizzazione internazionale, sono stati aggiunti, nel 1993, due protocolli.

Art. 3 della CEDU

Come anticipato, l’art.3 della Convenzione dei diritti dell’uomo ha rappresentato un punto focale per la giurisprudenza; infatti, la norma – una delle più scarne dell’intero documento – è l’unica a non prevedere deroghe o eccezioni. Ciò ha permesso ai giudici di farvi ricorso in casi molto delicati e critici. In particolare, l’applicazione extraterritoriale della disposizione tutela l’individuo dalla possibilità dello Stato in cui è detenuto di estradarlo, espellerlo o allontanarlo in un territorio in cui rischierebbe di subire un trattamento contrario all’articolo. Questo principio è garantito a tutti gli individui, anche qualora siano responsabili di crimini molto gravi e il più delle volte ritenuti dall’opinione pubblica degni delle peggiori condanne, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. Tale visione della Corte di Strasburgo è emersa per poi diventare una linea guida assodata, nella sentenza Chahal c. Regno Unito (1996). La Corte, rigettando la tesi del Regno Unito secondo cui tutelare una persona da un trattamento inumano o da una tortura doveva dipendere dal livello di rischio incorso dallo Stato a causa dell’individuo, ha applicato un principio in totale opposizione. Infatti, neanche la minaccia terroristica o le preoccupazioni per la sicurezza nazionale avrebbero potuto giustificare l’esposizione di un individuo al rischio di essere soggetto a tortura o trattamento degradante.

A partire dagli anni ’90, il numero di strumenti pattizi sul divieto di tortura è notevolmente aumentato, e ciò ha permesso alla Corte di Strasburgo e agli organi giurisdizionali nazionali di garantire in modo assoluto il rispetto dell’integrità fisica dell’individuo. Inoltre, l’integrità della persona non si limita al profilo fisico, ma coinvolge anche l’aspetto psicologico; la Corte ha annoverato tra i casi di tortura, grazie nuovamente a una interpretazione estensiva dell’art. 3, anche tutte quelle condotte che producono l’effetto di paura, angoscia e inferiorità, al fine di umiliare la vittima e ridurne la capacità di resistenza.

Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Per un efficace funzionamento della Convenzione europea per la prevenzione della tortura, è stato istituito un Comitato ad hoc, composto da esperti indipendenti e imparziali, eletti per un periodo di quattro anni, provenienti da realtà differenti, tra cui il sistema giudiziario e l’ambito medico. L’istituto opera seguendo due principi guida: la cooperazione, che è alla base dell’intera Convenzione, e la riservatezza, e ha il compito di monitorare il corretto operato degli Stati parte, aprendo indagini, di routine o ad hoc, nei luoghi in cui uomini e donne sono detenuti senza il proprio consenso. In primo luogo, si allude dunque a carceri, centrali di polizia, istituti psichiatrici, ma anche a centri di detenzione per l’immigrazione e a case per gli anziani. Al sopralluogo segue un report, di natura riservata, in cui vengono presentate delle raccomandazioni, con l’obiettivo di evidenziare situazioni a rischio.

Il ruolo dell’UE sul tema della tortura

È chiaro che gli strumenti messi a disposizione dal Consiglio d’Europa siano cruciali nella lotta alla tortura in Europa. Esso però, come noto, non si limita ai confini europei; infatti, conta 47 membri, tra cui anche i 27 Paesi dell’UE. Tuttavia seppur riconoscendo la centralità dell’operato del Consiglio d’Europa, anche l’Unione europea condanna la tortura, facendone espresso riferimento all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la cui formulazione è identica al testo dell’art. 3 della CEDU.

La rilevanza dell’UE in materia di tortura è dettata soprattutto dal lavoro del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). L’Unione, tutelando i diritti umani all’interno dei propri confini, li considera un aspetto centrale anche nelle relazioni esterne, e dunque la promozione di questi nei confronti dei Paesi terzi deve essere garantita anche da prese di posizione degli Stati membri.
L’approvazione del “Regolamento europeo anti-tortura” rappresenta una scelta coerente con quanto appena detto. Il documento, adottato dalla Commissione europea e dal Consiglio il 16 gennaio 2019, disciplina le norme dell’Unione per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi di strumenti che potrebbero essere utilizzati per la tortura. Nello specifico, esso:

  • proibisce l’export di strumenti che non hanno utilizzo differente da quello di tortura o altro trattamento degradante e inumano;
  • regola il commercio di alcuni prodotti chimici farmaceutici che potrebbero essere utilizzati per esecuzioni letali, non limitando ovviamente l’utilizzo legittimo del prodotto;
  • indica le destinazioni in cui si applica un’autorizzazione all’esportazione da parte dell’UE, in quanto Paesi o territori in cui è stata abolita la tortura, anche per mezzo di un impegno vincolante internazionale.

Alleanza Globale per un commercio libero dalla tortura

L’attenzione al tema da parte dell’UE è tuttavia precedente al 2019; questo regolamento, infatti, consolida le varie modifiche apportate al Regolamento del Consiglio (1236/2005) del 2005. Già nel 2017 l’UE, con Argentina e Mongolia, si è fatta promotrice di un’iniziativa dal nome “Alleanza Globale per un commercio libero dalla tortura”. Da allora più di 60 Paesi hanno aderito al progetto, il quale è stato portato all’attenzione delle Nazioni Unite, che, come già visto nel precedente articolo, hanno fatto ricorso a una risoluzione dell’Assemblea generale, che seppur non vincolante è sintomo di una forte presa di posizione su un tema così delicato. Questo risultato dimostra, infine, la centralità che l’Unione europea può rivestire nel panorama internazionale quando si espone e si fa carico di nobili battaglie come questa.

 

Fonti e approfondimenti

Torture in Europe: The Law and Practice, European Centre for Constitutional and Human Rights, September 2012

Consiglio d’Europa, Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, 26 novembre 1987

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 15 novembre 1996, Causa n. 22414/93 Chahal c. Regno Unito

European Parliament and the Council, Regulation (Eu) 2019/125, 16 January 2019

Alessia Gori, “L’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, ADIR – l’altro diritto, Pacini giuridica editore, 2015

Alliace for Torture-Free Trade

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