Ogni realtà universitaria ha una propria area denominata “diritto allo studio”. Il parlamento italiano è più volte intervenuto, nel corso degli anni, legiferando sul tema del “diritto allo studio universitario” evidenziando prerogative e requisiti per poter accedere alle diverse facilitazioni previste.
Il diritto allo studio: le radici costituzionali
Nell’ordinamento italiano, così come previsto nel diritto internazionale generale, il diritto allo studio è un diritto soggettivo appartenente alla sfera dei diritti umani. Il fondamento dello stesso è da rinvenirsi nei commi 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione, laddove è affermato che i soggetti capaci e meritevoli, anche se privi dei mezzi economici, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi dovendo la Repubblica rendere effettivo questo diritto. La previsione normativa è “rafforzata” se letta congiuntamente al secondo comma dell’art. 3, dove viene affidato, “nuovamente”, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’evoluzione normativa del diritto allo studio universitario
Seppur formalmente riconosciuto in Costituzione come diritto soggettivo, solo con la legge 80 del 1963, il diritto allo studio universitario viene reso effettivo attraverso l’introduzione dell’assegno di studio: un ammontare predefinito assegnato tramite bando di gara associato al singolo percorso di studi.
Si dovrà però attendere il 1991 per avere un quadro normativo “ordinato” sulla materia. Con l’introduzione della legge n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari” si ha una ripartizione chiara di quelle che sono le competenze in materia da attribuirsi a Stato, Regioni e Università. Spetta allo Stato il coordinamento e la programmazione dei fondi da erogare al diritto allo studio, nonché interventi affini, venendo istituito un fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore. Alle Regioni, a cui spetta “parimenti” la competenza in ambito di borse di studio e prestiti allo studente, viene attribuita una specifica prerogativa per quanto riguarda servizi “egualmente indispensabili”, che dovranno essere di natura gratuita o agevolata, quali la ristorazione, l’assistenza sanitaria, i servizi abitativi e i trasporti. Infine, all’Università spetta la competenza circa la previsione di esenzioni totali o parziali dei contributi e tasse, predisposizioni di attività di supporto allo studio quali tutorato e corsi intensivi, nonché la possibilità di prevedere agevolazioni per gli studenti lavoratori (anche presso l’Università stessa). Si tratta in sostanza di un sistema di concorrenza tra norme statali e norme regionali, mediante l’attribuzione allo Stato delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle Regioni del compito di attivare gli interventi.
Rispetto alle modalità di coordinamento tra Università e Regioni l’art. 10 della legge 390 prevede che il raffronto nell’ambito regionale tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza universitaria debba avvenire mediante un’apposita conferenza.
In questa ottica, l’art. 19 attribuisce la facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le Università̀ per assicurare prestazioni accessorie e fondamentali, quali quelle sanitarie, all’interno del contesto universitario stesso.
A seguito della L. cost. 3/2001, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta alle Regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente. Spetta tuttavia allo Stato la competenza legislativa esclusiva inerente alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Che cosa si intende per “LEP”?
Con l’acronimo “LEP” si vogliono intendere i livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle Università. L’art. 7 del d.lgs. 68/2012 ha definito i LEP per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all’assistenza sanitaria e alle borse di studio.
Nello specifico, per i LEP relativi all’erogazione di borse di studio e all’importo da mettere a bando si provvede con decreto di cadenza triennale d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sentito il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
Le relative borse di studio sono concesse e assicurate, con riferimento alle risorse disponibili e individuate in sede regionale, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e con riferimento alla condizione economica. Criteri anche questi definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve individuare con cadenza triennale l’importo delle borse stesse.
I requisiti di merito sono individuati tenendo conto della normale “durata” dei corsi di studio, facendo riferimento ai valori mediani del relativo percorso di laurea.
Le condizioni economiche sono accertate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), facendo inoltre riferimento alla situazione economica del territorio in cui ha sede l’Università.
I servizi abitativi
Con il termine servizi abitativi si intende una struttura adibita al pernottamento e all’alloggio di studenti universitari. L’allocazione degli stessi avviene su basi analoghe a quelle previste per le borse di studio, venendo spesso assegnate “di pari passo”. La legge 338/2000 ha previsto che lo Stato si attivasse in tal senso attraverso la predisposizione di un finanziamento rivolto alle Regioni per la realizzazione di alloggi universitari. Successivamente dopo la riforma del 2001, la materia dei servizi abitativi ha trovato maggiore organicità nel d.lgs. 68/2012 che dispone, fra l’altro, la sinergia tra soggetti coinvolti nei servizi di “diritto allo studio” per il potenziamento dell’offerta abitativa nazionale e per la programmazione combinata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.
Sono, altresì, indicati gli standard in presenza dei quali una struttura ricettiva è da considerarsi come “struttura residenziale universitaria”, differenziando in base ai servizi erogati in: collegi universitari e residenze universitarie. I primi sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, che risultano idonei allo svolgimento della funzione: residenziale, formativa, culturale e servizi alberghieri accessori e connessi. Le seconde sono strutture con medesime caratteristiche dei collegi di cui sopra, ma preposte a poter ottemperare per conformazione sia a esigenze di individualità che di socialità. Possono cioè costituirsi come insieme di edifici adibiti al medesimo scopo oppure come spazi in cui la divisione può essere sia a “stanze” con servizi alberghieri inclusi, oppure come “piccoli appartamenti” con annessi servizi di ristorazione all’interno o all’esterno degli stessi. Spesso sono situate all’interno del “campus” universitario o nel quartiere ove ha sede la Facoltà di riferimento.
Avendo riguardo all’utenza, gli alloggi sono inoltri fruibili a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell’attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata).
Il diritto allo studio (in termini generali) e il diritto internazionale
Nell’ambito del diritto internazionale, tra i principali diritti culturali, sono individuati il diritto all’istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale del Paese nel quale l’individuo risiede o è cittadino. Se è evidente il carattere di “diritto umano” del diritto all’istruzione, è invece controverso il tema del “grado” di istruzione che si deve assicurare a coloro che, pur non avendo le disponibilità economiche, sono “meritevoli”. In tal senso non è possibile cogliere una regola consuetudinaria di diritto internazionale. Si devono perciò cogliere con favore gli esempi virtuosi di molti Stati occidentali, quali gran parte dell’Europa e Stati Uniti, che prevedono uno specifico diritto agli studi universitari.
Fonti e approfondimenti
Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.
Focarelli, Diritto Internazionale, Wolters Kluver Cedam, 2015.
Barbera – C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2015.
Laudisa, Il diritto allo studio universitario: interventi, risorse e spesa in Piemonte, Osservatorio regionale per l‟università e per il diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, 2001.
L.R. Sciumbata, Aspetti normativi e finanziari dei tributi propri delle Regioni, Milano, 2001.
Bin – F. Benelli, Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale, in Il governo del diritto allo studio universitario nel nuovo ordinamento regionale, I quaderni del trentaquattro, 2002.
Editing a cura di Francesco Bertoldi
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