La Corte Internazionale di Giustizia

Immagine generata con supporto AI © Lo Spiegone CC BY-NC

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), nota anche come Corte Mondiale, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite e ha sede nel Palazzo della Pace che si trova nella città olandese dell’Aia. Il suo principale compito è quello di risolvere le controversie tra gli Stati e di dare opinioni su questioni rilevanti di diritto internazionale (c.d. parere consultivo).

Istituito con la Carta delle Nazioni Unite nel 1945, quest’organo ha iniziato la sua attività nell’aprile 1946, anche se il primo caso – il noto Corfu Channel case (Regno Unito vs. Albania) – gli venne sottoposto il 22 maggio 1947. Questa corte è nata a seguito della dissoluzione della Corte Permanente di Giustizia, il cui ultimo presidente, José Gustavo Guerrero, fu nominato primo presidente della neonata corte. Molto interessante è il rapporto tra le due corti: se, infatti, da una parte, esse sono caratterizzate da una forte continuità, dall’altra la Corte Internazionale di Giustizia ha compiuto un importante passo in avanti rispetto alla precedente, dovuto agli eventi della seconda guerra mondiale e al conseguente sconvolgimento del panorama internazionale. 

E’ interessante far presente che rappresenta l’unico dei sei organi principali dell’ONU a non avere sede a New York.

Prima di soffermarsi più approfonditamente sul ruolo e sul funzionamento della Corte, è utile precisare che essa non deve affatto essere confusa con altre corti, molto più “giovani”, aventi ugualmente sede nella città olandese dell’Aia. Si fa riferimento in questo contesto al Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Iugoslavia  (ICTY) – tribunale ad hoc istituto dal Consiglio di Sicurezza con risoluzione 827 per perseguire i crimini commessi nell’ex Jugoslavia – e alla Corte Penale Internazionale (ICC). La maggiore differenza tra i tre organi giudiziari sta nel fatto che, mentre la Corte Internazionale di Giustizia risolve controversie tra Stati, le altre due corti hanno il compito di giudicare gli individui per atti annoverati tra i crimini internazionali, vale a dire genocidio, crimini di guerra, e crimini contro l’umanità. Se dunque in questi casi si parla di responsabilità individuale, la Corte Internazionale di Giustizia risulta l’unica ad avere giurisdizione generale su qualsiasi controversia tra gli Stati membri dell’ONU (con tutti i rispettivi limiti che verranno presentati).

Per comprendere appieno il ruolo e il funzionamento della ICJ è necessario fare riferimento allo strumento più importante, cioè lo Statuto. Quest’ultimo, seppure indipendente, è parte integrante della Carta delle Nazioni Unite ed è costituito da 70 articoli, suddivisi in 5 “capi”. Sulla base dei poteri conferitele dalla Carta dell’ONU, la Corte Mondiale ha redatto le Regole della Corte, con lo scopo di integrare e rendere più dettagliate le regole generali di funzionamento dell’organo stabilite dallo Statuto. Va sottolineato che le Regole non possono, in nessun caso, contenere disposizioni che siano in contraddizione con quanto stabilito dallo Statuto. Così come lo Statuto riprende molte delle disposizioni dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia, anche le Regole dell’ICJ – adottate il 5 maggio 1946 – hanno in gran parte preso a modello l’ultima versione delle Regole della PCIJ del 1936. Nel corso degli anni, per velocizzare alcuni procedimenti, le Regole della Corte sono state sottoposte ad emendamenti.

L’organo amministrativo permanente che si occupa di aiutare la Corte nell’amministrazione della giustizia, e di svolgere la funzione di segretariato, è la Cancelleria.

 

Composizione della Corte

L’organo è composto da 15 giudici, i quali hanno un mandato di 9 anni (che può essere rinnovato) e sono eletti contemporaneamente, in sedi separate, da Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza. Entrambe le assemblee prevedono che un giudice, per essere nominato tale, debba ricevere la maggioranza dei voti. A tal riguardo, nel Consiglio di Sicurezza non è valido il ricorso da parte dei Membri Permanenti del diritto di veto, volto ad evitare la nomina di un giudice di una nazionalità poco apprezzata. Tuttavia, tra i 15 giudici se ne annoverano sempre 5 provenienti dagli Stati Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza, nonostante ciò non sia esplicitamente stabilito da nessuna parte.

Bisogna tenere in considerazione che i membri della Corte non dovrebbero affatto rappresentare il loro Stato di origine nel corso della loro permanenza all’interno dell’organo. Per una maggiore tutela della parti in causa, però, questo principio viene meno. Infatti, quando la Corte si trova a risolvere una controversia tra Stati e le parti in causa, o anche solo una di esse, non dispongono di un giudice della proprio nazionalità, gli Stati interessati hanno il diritto di nominare un giudice ad hoc per la risoluzione del caso.

La provenienza dei giudici non è sancita dallo Statuto nè da nessun altro documento ufficiale, ma rappresenta oramai una consuetudine che vi sia una distribuzione su base regionale: 3 giudici dall’Africa, 2 dall’America Latina, 3 dall’Asia, 5 dall’Europa occidentale e gli “altri Stati occidentali” (Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda), e 2 dall’Europa orientale (inclusa la Russia).

I giudici nominano un presidente, che è l’unico a dover risiedere stabilmente presso l’Aia, anche se ovviamente tutti gli altri giudici devono essere sempre a disposizione. Tutti i membri della Corte godono dei privilegi e delle immunità comparabili a quelli dei capi delle missioni diplomatiche.

 

Funzionamento

La Corte svolge due ruoli principali: risolvere le controversie tra Stati, ed emettere pareri consultivi.

Per quanto riguarda il primo ruolo, la Corte concretizza uno degli scopi primari dell’ONU, cioè la risoluzione pacifica di controversie in conformità con i principi di giustizia. Le parti devono necessariamente essere Stati, che devono accettare la giurisdizione della Corte. A tal riguardo va tenuto presente che il principio che governa la risoluzione delle controversie internazionali si basa proprio sulla giurisdizione che gli Stati riconoscono all’organo. Ciò rappresenta, tra l’altro, un grave limite per la Corte stessa.  In ogni caso, nel rispetto di tale principio, le modalità di registrazione del caso presso la Cancelleria sono molteplici, e sono indicate all’art. 36 dello Statuto.

Si definisce “special agreement” o “compromis” la situazione in cui entrambe le parti si accordano nel sottomettere il caso alla giurisdizione della Corte. Può presentarsi, invece, il caso (forum prorogatum) in cui il consenso del convenuto viene dedotto dalla sua condotta davanti alla Corte.

Lo stesso art. 36 prevede la possibilità di conferimento della giurisdizione alla Corte tramite apposite clausole compromissorie, presenti in trattati o convenzioni ratificati dagli Stati.

Vi è poi la possibilità che uno Stato riconosca ipso facto la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i casi concernenti: l’interpretazione dei trattati, una qualsiasi questione di  diritto internazionale, e qualsiasi azione che costituisca una violazione del diritto internazionale.

Le decisioni della Corte sono vincolanti e senza possibilità di appello per gli Stati parte della controversia (art. 59 Statuto). L’art. 57 dello Statuto prevede la possibilità per un giudice di ricorrere ad un’opinione separata, cioè la possibilità di allegare alla decisione della Corte, caratterizzata dalla maggioranza dei giudici, una differente argomentazione di risoluzione del caso.

 

Parere Consultivo

Come già precedentemente accennato, l’altro compito della Corte Mondiale è quello di emettere pareri consultivi non vincolanti, i quali giocano un ruolo importantissimo per l’ampliamento e lo sviluppo del diritto internazionale.

Questa procedura speciale prevede che alcuni organi e agenzie di godano del diritto di richiedere alla corte tali pareri, sulla base dell’art. 96 della Carta ONU. Nello specifico, l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza hanno il potere di chiedere pareri consultivi su “qualsiasi questione giuridica”; mentre, qualsiasi altro organo dell’organizzazione o agenzia specializzata può essere autorizzato dall’Assemblea Generale a ricorrere ad un parere della Corte “per questioni legali riguardanti il fine delle proprio attività.”

Tale potere della Corte è estremamente importante perché rappresenta un tentativo di superare il problema della giurisdizione e del consenso degli Stati, nonostante il parere emesso dalla Corte non sia in alcun modo vincolante per i suddetti.

 

Conclusioni

La Corte Internazionale di Giustizia, in quanto organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, ha rivestito e continua a rivestire un ruolo fondamentale all’interno dell’ordine internazionale. Essa ha avuto il compito, a volte difficile, di ampliare i confini e gli orizzonti del diritto internazionale, tentando di inserire al suo interno nuovi “principi riconosciuti dalle nazioni civilizzate”.

Ovviamente, le difficoltà riscontrate dalla Corte nel corso della sua esistenza sottolineano la forte opposizione dei singoli Stati nei confronti della possibilità di un intervento della comunità internazionale all’interno dei loro confini, ma soprattutto rimarcano la pericolosa superiorità della politica rispetto al diritto. A questo riguardo, bisogna sempre considerare con attenzione i pareri consultivi e le opinioni separate o contrarie. I primi perché, non essendo vincolanti, possono essere caratterizzati da maggiore libertà e le seconde perché spesso hanno sposato con maggiore ardore la causa dello sviluppo e dell’ampliamento del diritto internazionale, in un’ottica veramente universale. 

 

 

Fonti e Approfondimenti

 

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