di Enrico La Forgia e Claudia Pomata
Nel 2018, Huda Nasrallah, donna egiziana di religione copta e avvocato per i diritti civili, decise di rivolgersi alla Corte Suprema egiziana per richiedere l’applicazione dei principi normativi stabiliti dalla sua religione; nel caso specifico, l’appello chiedeva che la trattazione del tema del diritto ereditario non fosse sottoposta all’applicazione della Shari’a. Prima di arrivare alla Corte Suprema, la richiesta di Huda di ereditare alla morte del padre la stessa quota di beni assegnata ai fratelli era stata respinta, sulla base di quanto prescritto dalla legge islamica: alla donna spetta la metà di ciò che è ereditato dall’erede maschio. Prescrizione che è invece assente nella religione copta.
La sua tesi, sostenuta anche da altre pronunce favorevoli su argomenti simili e accolta dalla Corte Suprema, si basava sulla disposizione dell’art. 3 della Costituzione egiziana del 2014, nella quale si legge che “i principi di legge dei cristiani e degli ebrei d’Egitto sono la fonte principale per la regolamentazione dei loro status personali, delle questioni d’affari e della selezione dei loro leader spirituali”. Pertanto, riteneva possibile, se non dovuta, l’applicazione di precetti civili e sociali della propria religione, poiché l’espressione “regolazione degli status personali” non può non comprendere anche il diritto ereditario. Le indicazioni della religione copta sono infatti ampiamente utilizzate nell’ambito del diritto personale, soprattutto per quanto concerne il matrimonio e il divorzio.
Il caso di Huda permette di approfondire un tema caldo nel dibattito sulla Shari’a: il rapporto tra legge islamica e posizione della donna nella società.
La Shari’a e il diritto ereditario
La disciplina del diritto ereditario è affrontata in diversi punti del Corano. In particolar modo nella seconda sura (Al-Baqarah o “la giovenca”) e nella quarta (An-Nissaa’ o “le donne”), per un totale di quattordici versetti. A questi si devono aggiungere poi altri riferimenti nella quinta sura (Al-Maai’dah o “la tavola imbandita”).
In generale, l’assetto del diritto ereditario si è manifestato complesso, tanto da richiedere uno studio a sé stante. Per tale motivo, si suole individuare una sezione della Shari’a appositamente dedicata, che comprende una parte chiamata Al-Farā’id, la scienza delle successioni, e un’altra, Al-Mīrāth, che indica invece la scienza giurisprudenziale e insieme matematica sulla esatta e corretta divisione del patrimonio, individuando quindi le corrette quote da assegnare a ciascun soggetto in ragione del tipo di legame familiare tra questo e il defunto.
Secondo la Shari’a, l’eredità è un acquisto involontario dei beni del defunto da parte dell’erede, come diretta emanazione della volontà di Allah. Questa concezione spiega anche perché nell’Islam il testamento, al-Waṣiyyah, inteso come atto di volontà di un soggetto, ha un ruolo ambiguo ed è guardato positivamente o meno a seconda delle scuole di riferimento, poiché l’eredità può essere ben spartita da Allah, senza che vi sia bisogno di un intermediario umano. Tuttavia, il versetto 2:180 (versetto 180, sura 2) ricorda che “quando la morte si avvicina a uno di voi, se questi lascia dei beni, gli è prescritto il testamento in favore dei genitori e dei parenti, secondo il buon uso. Questo è un dovere per i timorati”. Si vede, quindi, una possibilità di fare testamento, secondo specifiche indicazioni: il testatore deve avere più di 21 anni, essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali e il testamento deve essere registrato alla presenza di un notaio. Vi sono, tuttavia, delle limitazioni importanti, poiché il testatore può decidere solo di un terzo dei suoi beni e non può lasciare debiti in eredità, tanto che nel caso in cui l’ammontare dei debiti sia superiore a quello dei beni la successione è nulla.
Come complesso di norme, Al-Farā’id si distingue dalla tradizione araba pre-islamica per due aspetti: in primo luogo, potevano essere considerati successori esclusivamente i soggetti maschili, talvolta non necessariamente consanguinei, per la loro capacità di preservare e difendere l’onore trasmesso (prediligevano pertanto la via agnatizia); secondariamente, le donne non avevano un ruolo attivo all’interno della società ed erano pertanto considerate solo oggetto di proprietà e non soggetto.
L’avvento dell’islam muta queste condizioni. I tre punti cardine del diritto ereditario sono: al-Wārith, il successore, al-Muwārith, il defunto, e infine al-Mawrūth, l’eredità come patrimonio. In linea generale, l’eredità si distribuisce, in proporzioni variabili, a tutti i membri della famiglia. La corretta ripartizione delle quote ereditarie tiene conto, ancora oggi, dei retaggi atavici e la scienza che sottostà al diritto ereditario è un intricato insieme di spartizioni quali risultato delle linee di successione agnatizie e di modificazioni coraniche. Questo mosaico emerge nei versetti 4:11 e 4:12, che richiamano le differenti categorie di eredi, da dividersi tra Aṣhāb al-Furūd, gli eredi designati dal Corano, Al-‘Aṣabāh, gli eredi agnati ai quali spetta parte dell’eredità solo come parte residua degli eredi primari, e infine Dhawul al-Arhām, come soggetti potenzialmente eredi ma solo se non vi è nessun rappresentante delle altre categorie.
Il Corano, quindi, ha portato a una reinterpretazione delle linee di discendenza, aprendo anche ai parenti in linea femminile la possibilità di accedere all’asse ereditario. In particolare, il Corano stabilisce che la donna deve avere diritto all’eredità (4:7: “Anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia, una parte determinata”), stabilendo così il loro diritto a essere soggetti e non più oggetti di eredità. Il nodo si ha però nella determinazione della quota che spetta alla donna: i versetti 4:11 e 4:12 sono esplicativi della complessa posizione rivestita da un erede donna. Il primo versetto stabilisce che “al maschio [spetta] la parte di due femmine. Se ci sono solo femmine e sono più di due, a loro [spettano] i due terzi dell’eredità, e se è una figlia sola, [ha diritto al]la metà”. In altre parole, la figlia ha diritto a una parte ben più ridotta dei suoi fratelli maschi. Nel caso in cui, invece, sia figlia unica, per i sunniti ha diritto comunque a solo metà dell’eredità, per gli sciiti alla quota intera, sulla base del fatto che Fāṭima, unica figlia sopravvissuta al Profeta, dovesse trasmettere gli insegnamenti di quest’ultimo ai suoi figli.
Le donne nell’Egitto di al-Sisi, tra violenza e povertà
La vittoria legale di Huda Nasrallah potrebbe diventare un precedente legale di fondamentale importanza per le lotte sociali delle donne egiziane. Negli ultimi dieci anni, il crescente clima di tensioni politiche e l’incremento dell’autorità militare sono coincisi con un irrigidimento del Paese su posizioni conservatrici. In questo modo, anche sotto il governo laico dell’ex generale al-Sisi, il ruolo della donna ha subito un notevole peggioramento in campo di diritti civili. Infatti, nonostante al-Sisi si sia presentato nel 2013 come un argine al fondamentalismo dei Fratelli Musulmani, l’islamizzazione delle frange più popolari del Paese continua inesorabile.
Nel 2013, la Thompson Reuters Foundation ha condotto una ricerca sulla condizione delle donne egiziane, basandosi sui criteri stabiliti durante la Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) delle Nazioni Unite. L’Egitto risulta all’ultimo posto sui ventidue Paesi arabi considerati. Secondo il report finale, il 93% delle donne egiziane ha subito molestie sessuali, fisiche o verbali. Il 91%, più di 27 milioni di donne, invece, è stata vittima di mutilazioni genitali, pratica in uso principalmente nelle aree rurali del Paese.
In tempi più recenti, nel 2019, la Inter-Parliamentary Union e la World Bank hanno svolto una raccolta dati sulla partecipazione politica e sociale della donna in Egitto. Da un lato, il Paese si colloca al 137esimo posto su 192 per numero di donne parlamentari, solo il 14,9% di tutti i rappresentanti egiziani; dall’altro, solo il 24% delle donne in età da lavoro è impiegata, solitamente in attività tradizionalmente legate alla donna come figura di educatrice o “caregiver”.
Entrambi questi dati rappresentano un trend inverso a quello rilevato nel 2011 e subito dopo. Infatti, la Primavera araba diede un impulso al dibattito sul ruolo della donna nella società egiziana, con una crescente organizzazione delle stesse in movimenti. Diversi analisti hanno evidenziato il ruolo giocato dalle attiviste femministe nelle proteste contro il regime di Mubarak. Personalità come Asmaa Mahfouz, tra i membri fondatori del Movimento 6 Aprile, Mona Eltahawy, giornalista, e Nawal El-Saadawy, attivista, sono risultate fondamentali nel processo di agitazione socio-politica del 2011, soprattutto tramite i social media. Anche nel periodo post-Primavera araba sono nate decine di ONG femministe decise a contribuire all’empowerment delle connazionali, soprattutto nelle aree rurali. Tutto ciò ha portato a una rivitalizzazione dell’Unione delle Femministe Egiziane, osteggiato e parzialmente vietato da Mubarak.
Secondo diverse ONG attive sul campo fin dal 2011, come I saw harassment e Bisma, la partecipazione di donne e ragazze ai movimenti pre-Sisi ha generato una contro-reazione da parte delle componenti più conservatrici della società egiziana. Sono circa un centinaio i casi di donne aggredite e stuprate durante le manifestazioni contro Sisi, spesso con la partecipazione dei membri delle forze dell’ordine. Complice di questo aumento delle violenze subite dalle egiziane, secondo Fathi Farid, attivista di I saw harassment, è il governo di al-Sisi, accusato di aver incoraggiato la svolta conservatrice e militarista della società egiziana. Secondo Farid, la stessa legge contro lo stupro del 4 giugno 2014, tra l’altro la prima criminalizzazione giuridica della violenza sessuale nella storia d’Egitto, è una legge “di facciata” che non definisce il termine “violenza sessuale” da un punto di vista legale e lascia troppo margine di interpretazione e arbitrarietà ai giudici, incaricati di decidere se l’imputato debba pagare una multa (fino a 7000 dollari), o passare un periodo dai 2 ai 5 anni in prigione.
Fonti e approfondimenti
AlJazeera, “Poll: Egypt is worst Arab state for women”, Al Jazeera, 12/11/2013.
AlJazeera, “New law to end sexual harassment in Egypt”, Al Jazeera, 12/06/2014.
AlJazeera, “Sexual harassment made a crime in Egypt”, Al Jazeera, 06/06/2014.
Amnesty International, “Rapporto 2019-2020 – Medio Oriente e Africa del Nord – Repubblica Araba d’Egitto”.
Costituzione d’Egitto, 2014.
Inter-Parliamentary Union, “Women in national parliaments”, 01/02/2019.
Noha Elhennawy, “Egyptian woman fights unequal Islamic inheritance laws“, AP News, 15 novembre 2019;
Sadek, George, “Egypt: Court grants christian woman share of father’s estate equal to share of her two brothers“, Library of Congress, 9 gennaio 2020.
The World Bank, “Labor force participation rate, female – Egypt (Arab Republic)”, 21/06/2020:
Vercellin, G., “Istituzioni del mondo musulmano”, Einaudi, Torino, 2002.
Be the first to comment on "Speciale Islam Insight: il diritto ereditario islamico e il caso dell’Egitto"