La sentenza Buckley v. Valeo si basa sulla legittimità costituzionale della Federal election campaign act (FECA), la legge adottata negli Stati Uniti nel 1971 per regolare la raccolta, nonché la spesa, del denaro nel corso delle campagne elettorali.
In particolare, questa normativa imponeva specifiche restrizioni sui contributi che potevano essere legalmente effettuati nei confronti di partiti e candidati federali, rendendo obbligatoria la divulgazione di contributi raccolti e le spese effettuate.
Nella pronuncia in esame, la Corte Suprema ha chiarito il rapporto tra i limiti imposti alle spese elettorali dalla FECA del 1971, le relative disposizioni dell’Internal revenue code (la legge federale fiscale degli Stati Uniti del 1954) e le clausole sulla libertà di parola e di associazione garantite dal Primo Emendamento della Costituzione.
Il Primo Emendamento garantisce la terzietà dello Stato rispetto all’esercizio della religione, nonché la libertà di parola e di stampa.
Nello specifico, in questo caso, la Corte affermò che i limiti di legge sui contributi elettorali non violavano la libertà di espressione del Primo Emendamento, poiché i limiti della FECA miglioravano «l’integrità del nostro sistema di democrazia rappresentativa», proteggendola da pratiche senza scrupoli, ma affermò anche che i limiti legali alla spesa elettorale erano incostituzionali.
I fatti
La causa ebbe origine dall’azione giudiziaria di un gruppo di politici, guidati dal senatore James L. Buckley di New York presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, i quali chiesero un giudizio dichiarativo sull’incostituzionalità delle disposizioni della FECA e un’ingiunzione contro la sua esecuzione.
Il tribunale distrettuale trasferì il caso alla Corte d’appello del Distretto di Columbia, la quale emise un’ordinanza di rinvio al tribunale distrettuale per l’accertamento dei fatti e la verifica delle questioni costituzionali. Al riesame plenario, la maggioranza della corte per lo più respinse gli attacchi costituzionali dei ricorrenti, i quali presentarono ricorso presso la Corte Suprema degli Stati Uniti.
Il 30 gennaio 1976, la Corte si pronunciò su questa complicata vicenda, evidenziando due questioni principali. I giudici riscontrarono interessi chiari e convincenti nel preservare l’integrità del processo elettorale, sostenendo (con una sola eccezione) le disposizioni sostanziali dell’atto in materia di contributi, spese e divulgazione e sostenendo quindi la costituzionalità della FECA, affermando che esse costituivano una delle «armi primarie della legge elettorale contro la realtà o l’apparenza di un’influenza impropria derivante dalla dipendenza dei candidati da ampi contributi elettorali» (l’altra arma è l’obbligo di informazione).
La Corte non trovò prove a sostegno delle affermazioni dei ricorrenti secondo cui le limitazioni contributive discriminavano i candidati non in carica e quelli minoritari, ritenendo che la FECA, a prima vista, trattasse tutti i candidati e le parti allo stesso modo.
I ricorrenti avevano, inoltre, contestato le limitazioni su alcune spese sostenute dai volontari che lavorano per conto di candidati o comitati politici. Sebbene la FECA non avesse posto limiti alla maggior parte delle attività di volontariato non rimborsate, aveva limitato alcune di queste per evitare lo sfruttamento del lavoro dei volontari e alcuni costi di organizzazione della campagna. Oltre questi limiti, i costi sono stati considerati contributi cosiddetti “in natura”, quindi straordinari rispetto alle attività previste per i volontari, che necessitano di una valutazione da parte di un esperto o di un organismo indipendente. La Corte confermò le disposizioni per una spesa limitata da parte dei volontari, affermando che si trattava di una «sistemazione costituzionalmente accettabile del valido interesse del Congresso nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini alle campagne politiche pur continuando a proteggersi dal potenziale corruttivo di ingenti contributi finanziari ai candidati».
Le limitazioni complessive sulle spese dei candidati federali e dei loro comitati furono eliminate dalla Corte. Gli appellati sostenevano che queste limitazioni servivano un interesse pubblico, dal momento che la loro finalità era quella di equalizzare le risorse finanziarie dei candidati, ma la Corte stabilì che l’importo del denaro speso in particolari campagne deve necessariamente variare, a seconda di dimensione e intensità del sostegno ai singoli candidati. Inoltre, i massimali di spesa «potrebbero servire non a eguagliare le opportunità di tutti i candidati, ma a ostacolare un candidato a cui mancava un sostanziale riconoscimento del nome o l’esposizione delle sue opinioni prima dell’inizio della campagna». Gli appellati avevano anche affermato che i limiti di spesa avrebbero ridotto il costo complessivo della campagna, citando le statistiche che dimostravano gli aumenti della spesa delle campagne che si erano verificati a livello nazionale negli anni precedenti. La Corte decise, tuttavia, che «il Primo Emendamento nega al governo il potere di stabilire che la spesa per promuovere le proprie opinioni politiche sia dispendiosa, eccessiva o imprudente». La Corte stabilì, quindi, l’incostituzionalità dei limiti alle spese complessive.
Oltre a ciò, la Corte rilevò che la restrizione governativa delle spese indipendenti nelle campagne, la limitazione delle spese proveniente da capitali personali o familiari dei candidati erano protette come discussione ed espressione politica dal Primo Emendamento. Dal momento che queste pratiche non aumentavano necessariamente il potenziale di corruzione dato dai contributi individuali ai candidati, la Corte ritenne che la loro limitazione non prevedeva un interesse del governo abbastanza grande da giustificare una riduzione della libertà di parola e di associazione.
Inoltre, i ricorrenti avevano chiesto un‘esenzione generale dalle disposizioni sulla divulgazione al pubblico per tutti i partiti minori, sostenendo che i finanziatori di questi partiti, a differenza di quelli del partito repubblicano e di quello democratico, erano più vulnerabili a minacce, molestie e rappresaglie a seguito della divulgazione pubblica dei loro nomi. I ricorrenti affermavano che le disposizioni costituivano una violazione dei loro diritti alla libera associazione ai sensi del Primo Emendamento e alla pari protezione ai sensi del Quinto Emendamento. Riconoscendo che «la divulgazione forzata, di per sé, può violare gravemente la privacy dell’associazione e della fede garantita dal Primo Emendamento», la Corte stabilì tuttavia che le disposizioni di comunicazione e divulgazione della legge erano giustificate dall’interesse del governo ad aiutare gli elettori a valutare i candidati, informandoli sulle fonti e sugli usi dei fondi della campagna, scoraggiando la corruzione e la sua comparsa rendendo pubblici i nomi dei principali contributori, nonché fornendo le informazioni necessarie per rilevare violazioni di legge.
La Corte riconobbe il potenziale svantaggio per le parti minori che potrebbe derivare dalle disposizioni di legge sulla divulgazione al pubblico, ma osservò che nessuno dei ricorrenti in questa causa aveva portato prove a sostegno di questa tesi. Pertanto, la Corte ritenne non necessaria un’esenzione globale, pur lasciando aperta la possibilità che i partiti e candidati minori potessero rivendicare con successo un’esenzione dagli obblighi di divulgazione della FECA mostrando la prova del pregiudizio.
Le criticità della sentenza
La sentenza analizzata presenta molti punti di criticità. Il primo è la distinzione fatta tra spesa e contributi: per come è stata concepita dalla Corte, non c’è limite all’importo che una persona facoltosa può spendere per sostenere un candidato, o un partito, e non è vero che tali limiti inciderebbero sulla libertà di parola, poiché in nessun modo impedirebbero a un sostenitore di promuovere una candidatura esprimendo la propria opinione all’interno della società, o attraverso i mezzi di comunicazione.
Ritenendo questi supporti economici tutelati dal Primo Emendamento, facendoli rientrare nella libertà di parola, la Corte in sostanza è arrivata alla conclusione che il denaro e l’espressione della propria opinione sono sullo stesso piano. Ma non ha preso in considerazione le gravi disuguaglianze economiche che distruggevano già negli anni ‘70 il Paese, situazione che nel tempo è solamente peggiorata: il denaro e la ricchezza sono distribuiti in modo ineguale, dunque la maggior parte degli statunitensi non ha il diritto effettivo di esprimere la loro opinione politica, spendendo soldi per sostenere i candidati.
Questo ci riporta inevitabilmente a un discorso di tipo razziale: la maggior parte della ricchezza negli USA è concentrata nelle mani di pochi, generalmente bianchi. Ciò vuol dire che i candidati appartenenti alle minoranze hanno meno probabilità di candidarsi e, quando riescono a farlo, raccolgono meno soldi. Questo sistema sembra penalizzare ulteriormente le minoranze, che non sono adeguatamente rappresentate nella politica del Paese, ma i giudici si sono disinteressati di fatto alla questione, sostenendo che il compito delle istituzioni è solo quello di combattere la corruzione, battaglia in cui il limite di spesa non servirebbe a nulla. Senza dimenticare poi, che lo stesso principio è stato applicato nel 2010 nella sentenza Citizens United v. FEC, nell’ambito delle spese politiche delle corporations. Non limitare i contributi delle grandi aziende nelle campagne politiche non ha fatto altro che incentivare la corruzione, dal momento che i candidati e i partiti stringono veri e propri accordi con le grandi aziende, essendo disposti a tutto pur di avere ingenti somme di denaro da queste ultime, sotto forma di contributi. Questo, inevitabilmente, produce effetti negativi sul mercato, con la creazione di oligopoli e monopoli in cui le altre aziende, soprattutto quelle piccole e giovani, non hanno possibilità di inserirsi, impedendo sostanzialmente di migliorare la posizione economica di imprenditori e lavoratori e, in sostanza, limitando la possibilità di un cambiamento sociale.
L’opinione prevalente della Corte nella sentenza Buckley v. Valeo, su cui si fonda anche Citizens United v. FECA, si basa sull’affermazione secondo cui non è democratico impedire a qualcuno di disporre liberamente delle proprie ricchezze per contribuire economicamente al dibattito politico. Invece, lasciarlo nelle mani dei pochi che possono permettersi di farlo, lo è?
Fonti e approfondimenti
Boldt, A., “5 ways Supreme Court was wrong in Buckley v. Valeo”, Demos, 29/01/2016.
Federal Election Commission, “Buckley v. Valeo”, 06/08/2021.
Jones, Clifford A., “Buckely v. Valeo”, Britannica, 06/08/2021.
Jones, Clifford A., “Federal Election Campaign Act”, Britannica, 10/08/2021.
Justia US Supreme Court, “Buckley v. Valeo”, 06/08/2021.
Oyez, “Buckley v. Valeo”, 06/08/2021.
Scott, Kyle e Kern, Matthew A., “Buckely v. Valeo (1976)”, The first amendment encyclopedia, 2009.
Weintraub, E. L., “Overturn Buckley v. Valeo”, Politico, 25/08/2021.
Editing a cura di Cecilia Coletti