La Scozia, il Brexit e l’Articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea

Era il 23 Giugno quando il 62% della popolazione della Scozia votò a favore della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea ma si trovò comunque a dover fare i conti con il 51.9% della popolazione inglese che, grazie ad un’esigua maggioranza, decretò l’uscita del paese dall’Unione.

A seguito del Brexit si sono surriscaldati gli animi di una popolazione che non accetta di rassegnarsi ad una decisione non condivisa e che, già da alcuni anni, nutre il forte dubbio se rimanere o meno all’interno del Regno Unito. Va ricordato il referendum sull’indipendenza del 2014 in cui, nonostante la vittoria degli unionisti si è potuto registrare il voto di 1’617 989 votanti,pari al 44.7%, a favore della scissione. Molto aveva influito in quella scelta il fatto che, una volta compiuta la separazione dal Regno Unito, sarebbe stato complesso per la Scozia stessa rimanere all’interno dell’Unione Europea.

Ad oggi i toni sembrano essersi notevolmente abbassati e l’ipotesi di un nuovo referendum circa l’indipendenza, stando alle ultime dichiarazioni di Nicola Sturgeon, il primo ministro scozzese, si terrà probabilmente prima del 2020, allungando quindi i tempi che, almeno in un primo momento, facevano pensare ad un referendum imminente.

Nonostante l’ipotesi di un futuro referendum si sia allontanata, rimane comunque la volontà della Scozia di permanere all’interno dell’Unione Europea e di far valere il più possibile la propria volontà. A questo proposito, nelle ultime settimane di ottobre, il primo ministro ha comunicato di aver incaricato il Lord Advocate, massima carica giudiziaria scozzese, di presentare una richiesta formale alla Supreme Court of Justice inglese, di intervenire nel caso che verrà discusso durante il prossimo dicembre. L’Application ha, a quanto affermato da Sturgeon, lo scopo di far rientrare anche il consenso della Scozia all’interno del processo che potrebbe portare all’applicazione dell’articolo 50 del TUE, in quanto gli effetti della sua applicazione andrebbero a colpire direttamente gli interessi scozzesi e che ciò non può essere deciso solamente dal governo inglese, in quanto è necessario un dibattito parlamentare sulla questione, non solo a Westminster ma anche a Holyrood.

Ma in cosa consiste l’articolo 50 del TUE e perché nel Regno Unito la Corte Suprema di Giustizia  è chiamata ad esprimersi in questi giorni circa la sua applicazione?

Il “Trattato di Maastricht” (anche chiamato Trattato dell’Unione Europea) è stato firmato il 7 febbraio 1992 nei Paesi Bassi ed è entrato in vigore il 1 novembre del 1993. Esso rappresentò un enorme passo in avanti nel processo di integrazione europea in quanto andò ad aprire il cammino per l’integrazione politica, quando, fino a quel momento, si era solo parlato di integrazione economica. Nacque così l’Unione Europea basata su tre pilastri fondamentali: le comunità europee e le politiche estere e di sicurezza comuni. Si introdusse inoltre il concetto della cittadinanza europea, rinforzarono i poteri del parlamento europeo e dalla CEE si passò alla Comunità Europea.

Nel corso degli anni il testo è stato più volte emendato, prima nel 1997 con il Trattato di Amsterdam e poi nel 2001 con quello di Nizza, ma la vera rivoluzione si è avuta solo nel 2007 con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Con questo trattato si è definitivamente abbandonata l’idea di una Costituzione per l’Europa, si è avuta la fine della CE e si è stabilita una nuova ripartizione tra le competenze dell’Unione e quelle dei singoli Stati membri.

Arriviamo dunque all’articolo che, dal post-Brexit, è al centro dell’attenzione nel Regno Unito: l’Articolo 50 del TUE, l’articolo sulla libertà di recessione dall’Unione Europea, entrato definitivamente in vigore in tutti gli stati dopo la ratifica del Trattato di Lisbona.

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.

Come si può dunque osservare dal testo del TUE, l’articolo 50 rappresenta una vera e propria clausola di recesso, grazie alla quale qualsiasi stato membro può decidere di separarsi dall’UE in modo volontario ed unilaterale. Qualsiasi trattato stipulato all’interno dell’Unione cessa inoltre di essere valido dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso o due anni dopo la notifica di recesso. Bisogna infine notare come vi sia la completa libertà di poter successivamente richiedere l’ingresso nell’UE.

Il problema attuale che il Regno Unito si trova a fronteggiare e per cui si è ricorsi in appello alla High Court of Justice, risiede nel fatto che il governo inglese starebbe provando ad innescare il processo di uscita dall’Unione (utilizzando l’articolo 50) cercando di evitare la consultazione in parlamento. 

Il 3 Novembre 2016, l’High Court of Justice, nella Queen’s Bench division, si è quindi espressa in merito al caso R (Miller) -v- Secretary of State for Exiting the European Uniondecretando che il governo non ha alcun potere sotto la prerogativa regia di notificare, ai sensi dell’articolo 50, il recesso del Regno Unito dall’UE, in quanto un atto del genere andrebbe a ledere il principio di sovranità del Parlamento.
Nel corso del processo si è infatti fatto più volte riferimento all’European Communities Act del 1972, atto con il quale l’Inghilterra entrò nella CEE e con il quale si stabilì la ricezione delle legislazioni europee nella normativa domestica dello Stato. L’eventuale recesso del Regno Unito dall’Unione comporterebbe dunque l’eliminazione di questo atto e, conseguentemente, di tutta la legislazione (compresi i diritti ottenuti dai cittadini inglesi) approvata dal 1972 ad oggi nel quadro dell’UE, andando così ad incidere profondamente sulla legislazione domestica e, secondo l’atto stesso e per il principio di sovranità del parlamento, la Corona, o chiunque agisca sotto la sua prerogativa, non ha alcun potere nella modifica della stessa.

Pochi giorni dopo la pronuncia dei giudici della High Court, il governo ha inviato alla Supreme Court of Justice (la corte finale di appello del Regno Unito), una notifica formale in cui si riporta la volontà di appellarsi alla suddetta decisione. L’8 Novembre è dunque arrivata la risposta dalla corte che ha dato il permesso per l’appello ed ha dato il via al processo vero e proprio. In questo contesto si è dunque inserita la succitata decisione del ministro scozzese Sturgeon di richiedere, tramite il Lord Advocate, alla Supreme Court of Justice, l’intervento della Scozia nel processo.

I giorni stabiliti per le udienze saranno quelli tra il 5 e l’8 dicembre e per la prima volta un caso verrà seguito da tutti gli 11 giudici componenti la corte. Il giudizio probabilmente ci sarà solamente a gennaio 2017 e, quindi, bisognerà aspettare fino ad allora, per comprendere come sarà portato avanti il processo di uscita dall’UE da parte del Regno Unito.

Fonti e Approfondimenti:

http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-scotland-idUSKBN12G09L?il=0

https://www.supremecourt.uk/news/permission-to-appeal-decision-08-november-2016.htm

TEU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT

Fai clic per accedere a EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf

R (Miller) -v- Secretary of State for Exiting the European Union Judgment:

TRATTATO DI LISBONA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aai0033

EUROPEAN COMMUNITIES ACT 1972

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/introduction

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