L’istituzione europea che più di tutte ha reso possibile l’evoluzione, l’armonizzazione e l’applicazione del rispettivo diritto è senza dubbio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La giurisprudenza costante della Corte sin dalla sua nascita ha impresso al sistema nato dai trattati un carattere di unitarietà, difficile da ritrovare in qualsiasi altro esperimento di organizzazione internazionale. Proprio rispetto ad altre organizzazioni internazionali l’Unione Europea vanta un primato di novità e innovatività difficilmente raggiungibile. In questo senso la Corte è uno dei fattori fondamentali.
Per la prima volta, in un ente internazionale, la funzione giurisdizionale è stata affidata ad un organo ad hoc con competenza obbligatoria e non facoltativa sulle questioni vitali dell’ordinamento stesso. Infatti: “La corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati“.
La Corte è nata nel 1952 dopo la firma del trattato di Parigi, che dava vita alla CECA. La creazione delle successive comunità vide comunque affermarsi una sola corte, comune alle comunità allora esistenti (CECA, CEE ed EURATOM). Attualmente essa è composta da un giudice per stato membro e da 11 avvocati generali. Nel 1988 venne affiancata dal Tribunale, attualmente composto da 47 giudici.
Il suo compito è dunque quello di interpretare il diritto dell’UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirimere le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell’UE.
Oltre che da Stati e istituzioni dell’Unione può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un’azione legale contro un’istituzione dell’UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.
Le sentenze della corte sono vincolanti ed obbligatorie e possono, a seconda del tipo di procedura, limitarsi a constatare la violazione del diritto da parte di uno stato, annullare in parte o completamente un atto emanato dalle istituzioni, vincolare il giudice nazionale a una determinata interpretazione.
Nello specifico le funzioni della corte sono riassumibili in tre tipologie:
Ricorsi della Commissione contro uno Stato membro
L’articolo 17 del TUE elenca le competenze della Commissione Europea, tra queste è richiamato il controllo sull’applicazione dei trattati e sull’osservanza degli atti dell’unione. Gli articoli 258 e 260 del TFUE disciplinano la procedura tramite la quale la commissione esercita questo controllo.
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Inoltre qualora essa riconosca che lo Stato membro in questione non sia conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una sanzione calcolata dalla Commissione stessa.
La procedura può essere attivata anche da uno Stato membro, che presenterà il caso alla commissione, la quale sentite le posizioni di entrambi stabilirà se procedere o meno al ricorso dinanzi alla Corte.
Ricorsi di Stati, Istituzioni e privati contro un’istituzione
L’articolo 263 del TFUE conferisce a Stati membri, Istituzioni e privati il diritto di ricorrere alla Corte per motivi di legittimità contro gli atti delle istituzioni dell’Unione per chiederne l’annullamento. La stessa corte ha affermato nella sua giurisprudenza che non rileva la forma (direttive, regolamenti ecc..) ma gli effetti di tali atti, che devono essere deliberati e adottati da una istituzione, devono essere espressione del potere di imperio di questa e capaci di produrre unilateralmente effetti obbligatori.
I tipi di vizi in cui un atto può ricadere sono: incompetenza dell’istituzione su una materia, violazione di forme essenziali, violazione dei trattati e sviamento di potere (atto adottato con finalità diverse da quelle previste dai trattati).
Se da un lato Istituzioni e Stati sono “ricorrenti privilegiati“, dall’altro le persone fisiche e giuridiche incontrano alcuni limiti e alcune condizioni per promuovere un ricorso.
Sono infatti impugnabili dai privati tutti gli atti presi nei suoi confronti o che lo riguardino direttamente e individualmente.
La sentenza dichiara l’atto “nullo e non avvenuto“, salvo indicazione della Corte sugli effetti da considerare esclusi. Pertanto l’atto è come se non fosse mai avvenuto e deve ricostruirsi la situazione giuridica precedente a questo. L’Istituzione condannata dovrà pertanto prendere i provvedimenti tesi ad assicurare la piena osservanza della sentenza.
Allo stesso modo la corte può sanzionare un’istituzione non per un atto illecito (azione) ma per una omissione. Nei “ricorsi in carenza” le parti precedentemente elencate possono adire la corte dopo aver messo in mora l’istituzione che nella sua inazione sta violando i trattati stessi.
Per concludere, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni nell’esercizio delle loro funzioni.
Competenza pregiudiziale e competenze minori della corte
La corte esercita anche alcune competenze “non contenziose“, nelle quali non è chiamata in causa dalle parti a una lite ma da parte di un giudice nazionale che richiede non di risolvere una controversia ma di ricevere dalla corte elementi utili per risolvere la controversia. Ciò fa si che il diritto sia applicato e interpretato uniformemente.
Inoltre la corte esercita una competenza “consultiva” riguardo i trattati internazionali.
Fonti e approfondimenti:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT