Il Decreto Salvini e lo SPRAR

Diritto
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Verrà presentato domani, lunedì 24 settembre, di fronte al Consiglio dei Ministri, il decreto annunciato dal ministro dell’interno Matteo Salvini, riguardante la gestione dell’immigrazione in Italia. Nonostante la versione ufficiale e definitiva non sia ancora disponibile, si conoscono alcuni dei temi su cui verterà e le modifiche più importanti che arrecherà all’attuale sistema di protezione umanitaria e gestione dell’immigrazione in Italia. A tal riguardo abbiamo già avuto modo di analizzare brevemente la legislazione italiana in materia di gestione dei migranti.

In attesa del testo che verrà sottoposto al CdM, è doveroso analizzare le principali tematiche su cui in questi si sta sviluppando il dibattito, primo tra tutti quello del ruolo dello SPRAR.

Lo Schema del Decreto

Lo schema del decreto legge, diffuso dall’agenzia AdnKronos mostra, un progetto suddiviso in cinque capi e 15 articoli, che vanno a implementare, abrogare o modificare disposizioni contenute nei precedenti decreti riguardanti l’immigrazione e la protezione internazionale. E’ utile ricordare che questo non costituisce il testo definitivo, che sarà possibile conoscere e analizzare solo dopo lunedì.

Qualora venisse approvato, il testo verterà su alcuni punti essenziali, quali l’abrogazione della protezione umanitaria, con l’abolizione della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dalla Legge 286/98; l’estensione del termine – da 90 a 180 giorni – di possibile trattenimento di tutti coloro che saranno ritenuti irregolari; l’ampliamento delle ipotesi per la revoca dello status di rifugiato, andando a aumentare il numero di reati suscettibili di far scattare tale meccanismo. Sarebbero infine previste disposizioni relative all’acquisto e alla perdita della cittadinanza, che renderebbero più restrittiva la normativa in materia.

Tra tutte le previsioni del succitato schema di decreto, una in particolare ha suscitato, già da ora, vive proteste da parte di quel settore della società che da anni si occupa della gestione e protezione dei rifugiati e richiedenti asilo o protezione umanitaria, ossia quelle riguardanti il sistema di accoglienza e le disposizioni che sarebbero volte a restringerne il campo di azione.

Un dettaglio in particolare cattura istantaneamente l’attenzione. Il sistema di accoglienza, lo SPRAR, verrebbe previsto solo per chi è già titolare della protezione internazionale, restringendo di molto le ipotesi che, invece, erano previste dalla legge 39/1990, in particolare dall’articolo 1-sexies, commi 1, 4 e 5; come integrati dalla L. 189/2002:


(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario [o protezione sussidiaria] di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI. 
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; 
[…]

Ma, per capire l’impatto che potrebbe avere questo decreto, è utile analizzare ora in cosa consiste lo SPRAR, sistema di accoglienza che abbiamo già avuto modo di citare altre volte, quando ci siamo occupati di protezione e tutela umanitaria. 

Lo SPRAR

Lo SPRAR, o Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati,  è stato istituito sull’onda delle iniziative e normative in materia che sono state attuate in Italia dalla fine degli anni ’80, che rispondevano alle continue ondate migratorie in quegli anni dall’est Europa. Tra queste è utile ricordare il progetto Azione Comune, istituito nel 1999, grazie a cui si venne a creare la prima rete di accoglienza per i richiedenti asilo, in quel caso a favore dei kossovari, poi aperto a tutte le altre nazionalità nel 2000.  Sempre negli stessi anni si sviluppò un altro progetto fondamentale, quello Nausicaa, che con il primo condivideva l’intento di creare un sistema nazionale di accoglienza e protezione, superando le differenziazioni a livello territoriale.

Queste esperienze portarono, nel 2001, all’avvio del Programma Nazionale d’Asilo, grazie a un protocollo d’intesa che venne firmato tra il Ministero dell’Interno italiano, l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’UNHCR, per supplire alle lacune e mancanze del sistema di accoglienza a livello nazionale. Il PNA andava a coordinare e gestire le responsabilità di Stato ed enti locali nella gestione e accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Bisognerà aspettare però l’anno successivo per vedere questo sistema istituzionalizzato, grazie alla legge 189/2002, nota anche come la Bossi-Fini. In questa legge, precisamente all’art. 32, Capo II Disposizioni in Materia di Asilo, veniva stabilito con legge lo SPRAR, che andava a modificare e integrare il decreto legge 416/89 e la L.39/1990:


Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

[…]
Art. 1-sexies. – (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) […]

Veniva, sempre con la stessa legge, introdotto un “Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI” (Art 1 sexies- comma 4)

Oggi lo SPRAR consiste in una rete di enti locali che possono attingere al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA). Attraverso questi fondi, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, si assegnano contributi a tutti quegli enti che sviluppano progetti per l’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. I progetti vanno a implementare la rete dell’accoglienza integrata, che consiste nel garantire agli interessati non solamente forme di sussistenza minima quali vitto e alloggio, ma anche altri servizi, menzionati nel sito ufficiale dello SPRAR, come l’assistenza socio sanitaria, l’accesso effettivo ai servizi locali, l’insegnamento e l’istruzione per adulti e l’iscrizione a scuola dei minori. Vengono inoltre previsti percorsi di informazione dal punto di vista legale per assistere le persone in difficoltà su tutte le procedure e gli elementi riguardanti l’acquisizione della protezione internazionale e i diritti e doveri che ne derivano.

Il sistema si divide, quindi, in numerosi progetti territoriali, ideati e gestiti a livello locale e in un Servizio Centrale, che è quello introdotto dalla suddetta legge del 2002 e, come già menzionato, è affidato alla gestione da parte dell’ANCI.

Il servizio centrale coordina gli enti locali che si occupano dei progetti territoriali – in particolare, ma non solo – riguardanti i servizi speciali relativi alle persone più vulnerabili (come minori non accompagnati, vittime di tortura…), il monitoraggio dei richiedenti e titolari della protezione internazionale nei vari territori e l’aggiornamento continuo della banca dati dei progetti realizzati a livello locale.

Un ultimo settore di azione del Servizio Centrale riguarda le attività di supporto e assistenza, quali quella tecnica per i servizi di accoglienza, il supporto per i sevizi di informazione e orientamento presso i centri governativi e il supporto all’ANCI per tutto ciò che riguarda il ruolo di quest’ultima relativo al suo incarico di autorità delegata per il FER (Fondo Europeo per i Rifugiati).

Il ruolo dello SPRAR appare essere dunque fondamentale per la gestione dei rifugiati e richiedenti asilo sul territorio italiano e, qualora il decreto che verrà presentato lunedì 24 dovesse mantenere le succitate modifiche – e, successivamente, dovesse essere accolto – ciò potrebbe causare un danno imponente al sistema di tutela di tali categorie, le quali si vedrebbero precluso l’accesso al sistema, che a sua volta perderebbe la sua funzione centrale e le caratteristiche che lo contraddistinguono dalla sua istituzione.

Il clima è molto caldo, ma per un’ulteriore analisi e approfondimento bisognerà aspettare il decreto come verrà presentato al Consiglio dei Ministri e ciò che verrà deciso al riguardo.

Fonti e Approfondimenti:

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