Dopo aver parlato delle altre istituzioni dell’Unione europea, analizziamo ora l’ultima: il Consiglio dell’Unione europea (o semplicemente Consiglio). Occorre, innanzitutto, non confonderlo con il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo, ma neanche con il Consiglio d’Europa che è una organizzazione internazionale distinta dall’UE. Anche il Consiglio dell’UE è elencato tra le istituzioni nell’art.13 del Trattato sull’Unione europea (TUE), ma le sue caratteristiche vengono descritte più ampiamente nell’art.16 TUE.
Da chi è costituito?
Si tratta di un’istituzione politica in cui vengono espressi gli interessi degli Stati membri da rappresentanti di livello ministeriale. È il singolo Stato membro che decide chi inviare al Consiglio e può trattarsi di un ministro, di un sottosegretario di governo o anche, più raramente, di membri dei governi di entità substatali (nel caso di Stati federali per esempio).
Il Consiglio ha una formazione variabile, in quanto le riunioni vengono organizzate per materia e sono dieci le formazioni possibili. Alle riunioni partecipa anche il commissario europeo competente per materia. Solamente due di esse, «Affari generali» e «Affari esteri», sono espressamente previste dai Trattati, mentre le altre sono stabilite dal Consiglio europeo, e sono:
- economia e finanza (ECOFIN)
- agricoltura e pesca
- giustizia e affari interni
- occupazione, politica sociale, salute e consumatori
- competitiviità
- trasporti, telecomunicazioni ed energia
- ambiente
- istruzione, gioventù e cultura e sport
L’Eurogruppo non è una formazione del Consiglio, ma si tratta di riunioni «a titolo informale» dei ministri delle finanze dei Paesi che condividono l’euro, con la partecipazione della Banca Centrale Europea e della Commissione. Di norma si riunisce il giorno prima del Consiglio «affari economici e finanziari» e le decisioni stabilite in questa sede vengono poi votate nelle riunioni del Consiglio dai ministri dei Paesi della zona euro.
Il Consiglio ha anche un’organizzazione verticale, alla cui base si trovano i gruppi di lavoro riuniti per materia e costituiti da funzionari degli Stati membri che si occupano di effettuare uno studio tecnico dei documenti da deliberare. Segue il COREPER, il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, che è responsabile della preparazione dei lavoratori del Consiglio. Il comitato si divide in COREPER II, ai lavori del quale partecipano i rappresentanti permanenti che si occupano dei lavori preparatori per le formazioni del Consiglio «affari generali», «esteri», «giustizia e affari interni» e «affari economici e finanziari», e COREPER I, dove si riuniscono, invece, i rappresentanti permanenti aggiunti che lavorano sulle restanti materie. Al vertice c’è, appunto, il Consiglio al quale spetta la decisione finale.
Il Consiglio, in ogni formazione, è presieduto dal rappresentante dello Stato che detiene la Presidenza semestrale, con l’eccezione del Consiglio «affari esteri» che è presieduto dall’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 la presidenza del Consiglio è in mano all’Austria, ultima del trio di presidenza attuale composto insieme ad Estonia e Bulgaria. Con il Trattato di Lisbona è stato, infatti, introdotto questo meccanismo che garantisce una maggiore continuità invitando tre paesi a rotazione a presentare un programma comune per diciotto mesi totali, per poi lasciare ad ognuno l’approfondimento della propria presidenza semestrale.
Che funzioni svolge?
Il Consiglio condivide il potere legislativo e di bilancio con il Parlamento europeo, ma esercita anche le «funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite dai Trattati». Si tratta di un’istituzione di raccordo nel panorama europeo, essendo legata al Consiglio europeo col quale condivide gli interessi governativi, e per il quale prepara le riunioni, e al Parlamento del quale è co-legislatore. Inoltre, si occupa di coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri. Il Consiglio «affari generali» assicura la coerenza dei lavori tra le varie formazioni.
Come vota?
Il Consiglio delibera, principalmente, a maggioranza qualificata, attraverso un meccanismo in vigore dal 1° novembre 2014 che prevede una doppia maggioranza: il 55% dei membri del Consiglio deve essere d’accordo, ovvero, attualmente, almeno sedici dei ventotto Stati membri, che insieme rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione. Nel caso in cui ad essere votata sia una proposta non proveniente dalla Commissione o dall’alto rappresentante, la prima percentuale sale al 72%.Tuttavia, perché la maggioranza qualificata non venga raggiunta, la minoranza di blocco deve essere formata da almeno quattro Stati che rappresentino almeno il 35% della popolazione totale dell’UE. Nel caso in cui si fosse prossimi al raggiungimento di questa minoranza di blocco, esiste un meccanismo, introdotto in applicazione della Dichiarazione n.7 allegata al Trattato di Lisbona, per cui le discussioni possano continuare, cercando di comprendere le posizioni di quegli Stati che non sono d’accordo con la decisione, per cercare di trovare un compromesso come soluzione.
Ciascuno sessione dei lavori del Consiglio è suddivisa in due parti, A e B, e le decisioni della prima parte possono essere approvate senza lo svolgimento di un dibattito che le preceda.
Esistono delle eccezioni alla modalità più generale di voto. In particolare, il Consiglio delibera all’unanimità se si tratta di politica estera o fiscalità, a maggioranza semplice per le questioni procedurali ed amministrative.
Dove si riunisce?
Il Consiglio ha sede a Bruxelles, e lì di norma si riunisce, con l’eccezione dei mesi di aprile, giugno e ottobre nei quali gli incontri si svolgono a Lussemburgo. Tuttavia, in altre circostanze eccezionali, decidendo all’unanimità, le riunioni possono svolgersi in un altro luogo.
Fonti e approfondimenti
R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, G. Giappichelli Editore, 2 ed., 2017.
TFUE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_it
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/