La Corte Penale Internazionale

ICC
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Il diritto penale internazionale individua e condanna i crimini individuali internazionali, chiamati crimina iuris gentium, cioè quell’insieme di delitti commessi da individui e lesivi di interessi e valori diffusi a livello internazionale. Si tratta dei crimini contro l’umanità, crimini di guerra, genocidio e aggressione.

Il diritto penale internazionale si riferisce direttamente contro gli individui autori di tali crimini e non soltanto agli Stati di cui essi fanno parte. Si ottiene così un modello giurisdizionale che si rivolge, con i suoi obblighi e tutele, a tutti gli individui che fanno parte dell’ordinamento, indipendentemente dalla posizione giuridico-soggettiva che rivestono.

Per rispondere all’esigenza di creare un organo ad hoc per la condanna di questo tipo di condotte è stata istituita la Corte Penale Internazionale e ne è stato creato lo Statuto, approvato a Roma il 17 luglio 1998. Entrato in vigore il 1 luglio 2002, grazie alla ratifica del 60esimo Stato, a oggi il Trattato si applica a 123 Paesi. Grazie a esso si diede vita a un nuovo organo giurisdizionale, del tutto indipendente nel suo sviluppo e funzionamento, dalle Nazioni Unite: i rapporti tra la Corte e l’Organizzazione della Nazioni Unite si basano esclusivamente sull’accordo approvato dalla Assemblea degli Stati.

Organi dell’ ICC

L’ ICC, che ha sede all’ Aja, è composta da 4 organi : la Presidenza, le Sezioni, l’Ufficio del Procuratore e la Cancelleria.

La Presidenza

Questo organo dell’ICC è composto dal Presidente, dal primo e dal secondo Vicepresidente, tutti eletti a maggioranza assoluta dai giudici della Corte per un periodo rinnovabile di 3 anni.

Ha tre aree di responsabilità: funzioni giuridiche /legali, di amministrazione e di relazioni esterne. Nell’esercizio delle funzioni giuridico-legali, la Presidenza costituisce e assegna i casi alle Sezioni, conduce revisioni giurisdizionali di alcune decisioni del Cancelliere e conclude accordi di competenza-cooperazione con gli Stati.
Cura, inoltre, la coordinazione con l’attività del Procuratore nei casi di reciproca competenza.

Le Sezioni

Le Sezioni sono composte da 18 giudici, eletti dall’Assemblea degli Stati per un periodo non rinnovabile di 9 anni. La scelta avviene sulla valutazione delle competenze, dell’imparzialità e dell’integrità dei membri.

Compito delle Sezioni è assicurare lo svolgimento di un equo processo e pronunciare decisioni eque, ma anche emettere mandati di arresto o di comparizione, nonché autorizzare alla partecipazione le vittime dei processi ed emettere misure di protezione nei loro confronti. Inoltre, le Sezioni eleggono, tra i propri membri, i componenti della Presidenza.

Le sezioni si specializzano seguendo lo svolgimento del processo: esiste la Sezione Preliminare, la Sezione di prima istanza e la Sezione d’appello.

  • Sezione Preliminare: è composta da 3 giudici per caso e decide se ricorrano o meno i presupposti di cui all’art. 17 per procedere in giudizio. Dispone mandati di arresto e di comparizione ed è responsabile della salvaguardia di prove e di informazioni che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza di uno Stato. Garantisce il rispetto dei diritti degli individui durante la fase delle indagini, assicura protezione ai sospettati, ai testimoni e alle vittime. Inoltre, autorizza il Procuratore ad agire motu proprio o a continuare un’indagine, se è così richiesto da uno Stato. Supervisiona,poi, la scelta di non procedere del Procuratore, nel caso vi sia stato un rinvio.
  • Sezione di prima istanza: si compone anch’essa di 3 giudici per caso, ed è deputata allo svolgimento di un equo processo. Decide se esistono prove che superano il criterio di ragionevole dubbio per l’incriminazione dell’imputato e pronuncia sentenza di condanna in udienza pubblica, disponendo dei risarcimenti da prestare alle vittime.
  • Sezione d’appello: composta da 5 giudici, decide sugli appelli presentati dalle parti. Può confermare, modificare o respingere le pronunce di colpevolezza o innocenza e, se necessario, può demandare il processo a una nuova e differente sezione di prima istanza e può pronunciarsi sulle misure di riparazione da corrispondere alle vittime. Inoltre, si assicura  che la sentenza sia proporzionata al fatto criminoso commesso.

L’Ufficio del Procuratore

Si tratta di un organo indipendente della Corte, responsabile della valutazione delle situazioni sottoposte al cospetto della Corte, in cui appare evidente che siano stati commessi i crimini di sua competenza. È deputato alla trattazione delle indagini e ai procedimenti contro gli individui che, presumibilmente, si sono macchiati di tali crimini ed è coadiuvato da esperti in professioni legali, in psicologia, criminologia e in relazioni diplomatiche e internazionali provenienti da oltre 80 Stati.

Procuratore e Vice Procuratore sono eletti dall’Assemblea degli Stati con un mandato non rinnovabile di 9 anni.

L’ufficio è composto da 3 sezioni :

  • Sezione di giurisdizione, di complementarità e di cooperazione: conduce le indagini preliminari, provvede alla risoluzione di questioni di ammissibilità, di competenza e di coordinazione e cura le relazioni esterne dell’organo.
  • Sezione di investigazione: è incaricata di fornire un’expertise investigativa, ma anche di provvedere all’analisi criminologica e investigativa sulle prove e sulle informazioni acquisite.
  • Sezione di Procedimento: cura la preparazione delle accuse e conduce i procedimenti, proponendo osservazioni scritte e orali ai giudici.

Quando l’azione penale è stata promossa dal Procuratore, egli deve preliminarmente accertarsi che sussistano i presupposti per iniziare le indagini, seguendo i criteri disposti dagli artt. 13 e 15 dello Statuto. In questa fase, le autorità nazionali hanno ancora una responsabilità primaria e prevalente nell’indagare e nell’esercitare l’azione penale contro i sospettati di aver commesso crimini di massa; solo in caso di fallimento o insussistenza delle attività di indagine e/o di procedimento nazionale, la Corte si potrà attivare.

Inizia poi la fase delle indagini. In questo momento è compito del Procuratore e del suo team ricercare le prove, interrogando i soggetti interessati, compresi autori del crimine, vittime e testimoni. È obbligo del Procuratore accertarsi di reperire prove non solo di fondamento per l’accusa, ma anche per la difesa, proprio per poter esperire un equo processo. Una volta acquisite le prove necessarie, il Procuratore potrà chiedere alla Corte di disporre mandati di arresto o di comparizione nei confronti dei sospettati, per evitare che questi possano fuggire o continuare a commettere i crimini di cui sono accusati.

Si giunge alla fase finale del procedimento: in questo momento il Procuratore deve convincere i giudici della Sezione preliminare dell’esistenza di prove di accusa che superino il limite del ragionevole dubbio per iniziare il procedimento a carico dell’imputato. Esso potrà confermare, respingere o modificare le accuse proposte. Se le accuse verranno confermate, il caso potrà passare al procedimento. Il Procuratore avrà l’onere di presentare tutte le prove raccolte, comprese quelle di difesa, in ogni forma (prove scritte, fisiche o testimonianze). In quest’ultimo caso, i soggetti saranno anche interrogati dalla Difesa, così come i testimoni della difesa saranno ascoltati anche dal procuratore, per il principio dell’equo processo e del contraddittorio. Seguirà, ovviamente, la fase della difesa dell’imputato.

La Cancelleria

È un organo neutrale, che coadiuva la Corte nell’esercizio delle sue funzioni: infatti si occupa di sostegno giudiziario (traduzioni, aiuto per le vittime, amministrazione del centro di detenzione), di affari e relazioni esterne e di generale amministrazione. Il Cancelliere è eletto dai giudici con un mandato rinnovabile della durata di 5 anni.

L’Assemblea degli Stati

Vi è infine l’assemblea degli Stati. Si tratta dell’organo legislativo e di supervisione dei lavori della Corte. È composta da un rappresentante per ogni Stato aderente al Trattato, con diritto di esprimere un voto. È permesso anche a rappresentati di Stati non aderenti di partecipare alle riunioni annuali, ma ovviamente senza poter votare. Esercita la propria funzione di controllo sull’operato della Presidenza, dell’Ufficio del Procuratore e della Cancelleria, per quanto attiene alle questioni amministrative. Inoltre, a essa spetta il compito di eleggere i 18 giudici, sulla base delle candidature presentate da ogni Stato, nonché il Procuratore e il Vice Procuratore, seguendo i criteri delle capacità, dell’integrità, dell’imparzialità e delle alte qualità morali; dispone anche delle destituzioni dalle stesse cariche.

Materie di competenza

I crimini internazionali ricadono nella competenza e trattazione dell’ICC:

I. Genocidio (art.6 dello Statuto)

II. Crimini contro l’umanità (art.7 dello Statuto)

III. Crimini di guerra (art.8 dello Statuto)

IV. Crimine di aggressione

Attivazione e condizioni di ammissibilità

L’attivazione dell’intervento della Corte spetta al Procuratore motu proprio, a uno Stato parte nonché al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A quest’ultimo è riconosciuto un doppio potere: può deferire una situazione alla Corte quando ritiene concorrere i presupposti per il suo intervento e, come stabilito nell’art. 16, ha il potere di interrompere le attività di indagine e il procedimento per un periodo di 12 mesi successivi alla sua richiesta.

L’attività della Corte è subordinata, però, a delle condizioni di ammissibilità, chiamati anche “trigger mechanisms“. Innanzitutto, la sua attività si potrà rivolgere solo contro i delitti commessi a partire dal 2002, poi potrà pronunciarsi solo se vi sia un crimine di sua competenza, se l’autore di tale delitto sia cittadino di uno Stato ratificante o che ne abbia accettato la competenza, o se il crimine si sia verificato nel territorio di uno Stato parte.

Ci si trova dinnanzi a una competenza complementare: si può quindi attivare quando lo Stato, che teoricamente avrebbe la competenza a giudicare e a pronunciarsi, è del tutto inattivo o si dimostra “incapace” (inability) o “carente della volontà” di procedere (unwillingness), nonché nei casi di gravità del crimine (sufficient gravity), come stabilisce l’art. 17.

Fonti e Approfondimenti:

Statuto della Corte Penale Internazionale, 17 luglio 1998

C. Pividori, ‘Corte penale internazionale: introduzione, composizione e struttura‘, in centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”, Università di Padova, 8/11/2017

E. Cannizzaro, “Diritto internazionale”, Giappichelli 2014, pagg. 394-396

 

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