Elezioni Italia 2018: il Rosatellum, i listini bloccati e il dilemma del mancato voto disgiunto

Dopo aver spiegato il funzionamento della nuova legge elettorale in un precedente articolo, andremo oggi ad analizzare il modo in cui, in questa, si struttura la suddivisione dei collegi elettorali, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato, e che cosa ne pensano i più illustri professori e costituzionalisti.

Come è ormai noto, il Rosatellum bis, approvato il 26 ottobre 2017 proprio in vista delle prossime elezioni, prevede un sistema elettorale misto maggioritario e proporzionale.

Nello specifico, il 37% dei seggi, 232 alla Camera e 116 al Senato, viene ripartito attraverso un sistema maggioritario a turno unico. Ciò significa che il territorio viene diviso in 232+116 collegi uninominali sovrapposti, in ognuno dei quali un solo candidato viene eletto, quello che ha ricevuto più voti e, in caso di parità, il designato sarà il più giovane tra i due. Il sistema utilizzato nei suddetti collegi è quindi il first past the post, tipico del sistema britannico. In questo tipo di collegi, le coalizioni devono presentare un unico candidato, tranne nel caso in cui facciano parte della coalizione anche partiti che rappresentano minoranze linguistiche, i quali hanno diritto a una specifica rappresentazione.

Il 61% dei seggi, 386 alla Camera e 193 al Senato, è invece distribuito utilizzando un sistema proporzionale, su collegi plurinominali, 63 per la Camera e 34 per il Senato. In ognuno dei collegi plurinominali in cui viene suddiviso il territorio ogni coalizione o lista che desidera proporre la propria candidatura dovrà presentare un listino bloccato, cioè un elenco di nomi i quali verranno eletti nell’ordine prestabilito, non essendo possibile esprimere preferenze durante il voto. Il numero di candidati per lista deve superare la metà dei seggi del collegio in cui la lista stessa viene presentata (arrotondato all’unità superiore) e deve superare le due unità. Allo stesso tempo, tale numero non può eccedere il numero dei seggi assegnati nel determinato collegio e, comunque, non può superare le quattro unità.

Il sistema proporzionale che si applica ai collegi plurinominali prevede prima di tutto il conteggio del totale dei voti ottenuti da tutte le coalizioni e le liste che hanno superato la soglia di sbarramento. Il dato che se ne ricava, che può essere chiamato cifra elettorale totale, verrà poi diviso per il numero complessivo di seggi da assegnare e, dal calcolo, risulterà il cosiddetto quoziente elettorale. Il numero di seggi ottenuto da ciascuna coalizione o lista verrà poi calcolato dividendo la cifra elettorale di coalizione o lista per il quoziente elettorale.

Il restante 2% dei seggi, 12 deputati e 6 senatori, è ripartito attraverso il voto degli italiani all’estero, anche questa volta utilizzando un sistema proporzionale.

Le opinioni

Critiche ed elogi alla nuova legge elettorale che ci consegnerà i futuri rappresentanti alle prossime elezioni previste per il 4 marzo, non sono mancati.

Uno degli aspetti più discussi nel dibattito sul Rosatellum, riguarda le liste bloccate. Se per tutta la prima repubblica, potevamo esprimere apertamente le nostre preferenze, già con la legge Mattarella (o Mattarellum) e la legge Calderoli (o Porcellum), questa possibilità ci è stata negata. Le opinioni dei costituzionalisti su questo punto sono però abbastanza omogenee. Il professor Stefano Ceccanti sostiene che avere liste corte permette ai votanti di “conoscere” i candidati ed è quindi una scelta del tutto razionale; egli è comunque da sempre contrario all’idea di concedere la possibilità di espressione della preferenza agli elettori, pratica che, a suo dire, può scatenare guerre tra i candidati, quando in realtà lo scontro dovrebbe rimanere a livello di coalizioni e partiti. L’opinione del professor Fulco Lanchester e del professor Cesare Pinelli sono in parte sulla stessa linea: anche loro sostengono che le liste corte siano sufficienti per permettere all’elettore di “conoscere” i candidati, anche se non condividono l’opinione dispregiativa di Ceccanti rispetto alle preferenze. Quindi, anche i più grandi sostenitori delle preferenze hanno ammesso che, superato il problema della legge Calderoli che prevedeva liste bloccate piuttosto lunghe, l’assenza del voto di preferenza non va a ledere la libertà di voto del cittadino.

Il punto più scottante è invece il collegamento, obbligatorio, tra il voto del collegio uninominale e quello del collegio plurinominale. Il sistema della nuova legge prevede infatti tre possibilità per il votante: l’espressione del voto nel collegio uninominale, che verrà poi a rispecchiarsi anche nel collegio plurinominale essendo calcolato come voto alla lista del candidato scelto per il sistema maggioritario; il voto alla lista, che verrà poi anche calcolato come voto al rappresentante della stessa nel collegio uninominale; il doppio voto coerente, quindi al candidato per il collegio uninominale e alla lista a lui collegata al collegio plurinominale. In caso di voto non coerente la scheda risulterà nulla.

Come sottolinea il professor Lanchester, se l’obiettivo era quello di prendere spunto dal sistema tedesco, il risultato è stato un fallimento. Nella scheda elettorale che il cittadino tedesco si trova davanti sono presenti due colonne in cui egli deve esprimere due voti differenti. Questa è, secondo Fulco Lanchester e secondo il professor Valerio Onida, una forte limitazione della libertà di voto. Onida, in particolare, afferma che l’esistenza dei collegi uninominali perde di significato nel momento in cui non viene staccato dal voto di lista e, chiedendosi se questo sistema possa davvero essere chiamato “misto”, sostiene che favorisca “l’alterazione se non la falsificazione della volontà dell’elettore”. Il professor Stefano Ceccanti, al contrario, crede che il voto disgiunto sia in grado di aumentare l’instabilità, che potrebbe invece essere evitata dal nuovo sistema.

In conclusione, di certo il nuovo sistema elettorale, per lo meno per ciò che riguarda l’esistenza di due sistemi di voto basati sulla divisione del territorio in circoscrizioni raggruppate in collegi in parte uninominali e in parte plurinominali, presenta dei difetti e delle anomalie. Si è ipotizzato come alcune di queste pecche possano intaccare la costituzionalità della legge, evento che non sarebbe nuovo nella storia delle leggi elettorali italiane della seconda repubblica; ma molti costituzionalisti, alcuni dei quali non si sono dichiarati fervi sostenitori della suddetta legge, hanno smentito tale possibilità.

 

 

Fonti e approfondimenti:

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/18/rosatellum

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-01/scheda-unica-liste-e-candidature-come-funziona-rosatellum-153603.shtml?uuid=AEcVpcZD

http://www.repubblica.it/politica/2017/10/12/news/rosatellum_bis_l_intervista_a_fulco_lanchester-178073258/

http://www.huffingtonpost.it/2017/10/10/valerio-onida-sul-rosatellum-bis-non-e-incostituzionale-ma-e-contraddittorio_a_23238116/

http://www.repubblica.it/politica/2017/11/09/news/il_rosatellum_punti_forti_e_deboli_di_una_legge_elettorale_che_nasce_gia_provvisoria-180642495/

http://www.repubblica.it/politica/2017/10/31/news/pinelli_costituzionalista_rosatellum-179837877/

 

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