di Jasmine Faudone
Dopo aver approfondito la problematica delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sia nell’ambito CEDU che nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, il seminario “Migro perché sono” ha affrontato il rapporto tra i migranti LGBT e la religione.
Il tema è stato presentato da Nicolamaria Coppola, dottorando presso l’Università Sapienza di Roma e autore del libro “Omosessualità in Medio Oriente”.
Quando si parla di religione islamica ci si chiede spesso se questa condanni esplicitamente o meno l’omosessualità. In realtà, solo pochi versetti del Corano affrontano il tema. L’episodio cui ci si riferisce è quello di Sodoma – comune a tutte le religioni monoteiste – i cui cittadini sarebbero stati puniti per aver tentato di circuire gli angeli. Le tematiche principalmente affrontate non riguardano tanto l’atto omosessuale, quanto l’ospitalità, l’accoglienza offerta dai cittadini di Sodoma agli angeli e la disobbedienza ai precetti di dio. Infatti, nel medesimo episodio, viene punita anche la moglie di Roth, che viene trasformata in una statua per aver disobbedito ai precetti di dio. Dunque, quando ci si riferisce al rapporto tra Islam e omosessualità bisogna tener presente che questa religione non è un blocco monolitico e che, nel tempo, si è inserita nel contesto di paesi diversi.
Alcuni paesi di diritto islamico criminalizzano l’omosessualità, per essere precisi si parla di “reato di sodomia” poiché il concetto di orientamento sessuale non è radicato. Ciò che si condanna è, quindi, l’atto in sé perché concepito come innaturale e contro il disegno del dio creatore. In altri paesi di diritto islamico non vi sono riferimenti nel codice penale. La Giordania, per esempio, ha legalizzato l’omosessualità negli anni ‘70 e non vengono sanzionati i rapporti tra uomini adulti consenzienti. Ovviamente un conto è considerare il dato normativo, un altro è valutare quale sia la reale percezione della società rispetto ai rapporti tra persone dello stesso sesso. Attualmente soltanto 5 paesi condannano l’omosessualità con la pena di morte. Si tratta di paesi a tradizione musulmana, dove è in vigore una versione fondamentalista dell’Islam, nello specifico Arabia Saudita, Yemen, Iran, Iraq e Sudan. Tra questi soltanto in Iran vi sono stati casi di persone condannate. In 72 paesi vi sono condanne di altro tipo e, di questi, 37 sono paesi musulmani anche se non tutti si trovano in Medio Oriente. I restanti sono di tradizione cristiana e ortodossa.
Per comprendere meglio la condizione dei migranti LGBT e i diversi approcci di valutazione delle richieste di asilo, è interessante guardare lo studio “Fleeing Homophobia”. In alcuni paesi “insospettabili”, come la Germania, venivano effettuati dei test – ad esempio quello fallometrico – per valutare la veridicità delle richieste di asilo di persone LGBT. Inoltre, nel Regno Unito, veniva osservata la reazione dei richiedenti asilo davanti a filmati pornografici. Il primo passo per una valutazione più oculata e meno invasiva delle richieste può essere fatto nelle commissioni territoriali. Queste ultime dovrebbero valutare caso per caso, tenendo conto delle effettive condizioni del paese di provenienza del richiedente asilo LGBT, come ad esempio il diverso gradi di criminalizzazione dell’omosessualità.
Gli aspetti giuridici della questione sono stati approfonditi dal professor Antonello De Oto, docente di “Diritto delle Religioni” presso l’Università di Bologna.
La religione è un fatto identitario e in molti paesi del mondo non è ancora avvenuta una piena secolarizzazione. In Indonesia, ad esempio, l’ateismo è un reato punito con la reclusione. Nel mondo cosiddetto “occidentale” si è abituati a considerare la separazione Stato-Chiesa come un elemento fondamentale, ma non è così in tutto il mondo. Infatti, tra le fonti del diritto islamico vi sono il Corano e la sunna.
Per quanto riguarda la condanna all’omosessualità dobbiamo prendere in considerazione anche gli elementi comuni alle altre religioni monoteiste. Nell’ebraismo era concepita come una cosa inaccettabile “con il maschio non ti sdraierai come ti sdrai con una donna”. Era una norma di protezione della società, poiché gli ebrei consideravano l’omosessualità come contraria alla famiglia. Le tre grandi religioni monoteiste condannano comunque l’atto poiché il paradigma è quello della castità. Infatti, è più corretto esprimersi in termini di condanna della sodomia più che di condanna dell’omosessualità.
In Italia i riferimenti normativi da prendere in considerazione sono gli articoli 8 e 19 della Costituzione, relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa e alla libertà religiosa. Infatti, tutte le religioni sono egualmente libere, anche se ciò non significa uguali trattandosi, essendo l’Italia uno Stato concordatario. Pertanto, uno dei diritti costituzionalmente riconosciuti che i migranti hanno entrando nel nostro Paese è di libertà religiosa.
In conclusione, è riduttivo assumere in modo automatico che l’Islam e le altre religioni monoteiste condannino l’omosessualità tout court, ma bisogna valutare la complessità della religione stessa e le specificità dei vari casi.
Fonti e Approfondimenti
https://www.ilgrandecolibri.com